PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato finanzia proposte di intervento di iniziativa delle regioni attraversate dalla Via Francigena, mirate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

          a) promozione di iniziative volte a diffondere la conoscenza della Via Francigena, al fine di favorire la valorizzazione turistica, culturale ed ambientale della stessa;

          b) attivazione di iniziative di restauro scientifico e risanamento conservativo di manufatti di interesse storico, artistico e ambientale esistenti sul territorio interessato dall'antico tracciato della Via Francigena, di proprietà di enti pubblici, enti ecclesiastici, enti morali, privati cittadini, ai fini del ripristino o del miglioramento delle condizioni di pubblica fruizione;

          c) attuazione di interventi volti al recupero di tratti originali dell'antico tracciato della Via Francigena e alla loro interconnessione con le strade esistenti, al fine di migliorarne le possibilità di visita;

          d) realizzazione di interventi per la creazione di nuove strutture ricettive e turistiche lungo l'antico itinerario della Via Francigena, con priorità per gli interventi di recupero di edifici esistenti di interesse storico-architettonico.

Art. 2.

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, un fondo speciale per la concessione di contributi alle regioni attraversate dalla Via Francigena. Al fondo sono destinati 15 milioni di euro

 

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per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007 e 15 miloni di euro per il 2008.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite fra le seguenti regioni attraversate dalla Via Francigena: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio. La ripartizione è effettuata in ragione dei programmi di recupero e di rilancio presentati da ciascuna regione e che le stesse si impegnano a realizzare.

Art. 3.

      1. Il fondo di cui all'articolo 2 è gestito da un comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede alla ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante per ciascuna delle regioni di cui all'articolo 2, comma 2, un rappresentante del Ministero delle attività produttive, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.

Art. 4.

      1. La definizione dei piani regionali di recupero e di rilancio della Via Francigena è realizzata mediante un accordo di programma concluso attraverso apposita conferenza di servizi convocata dal presidente di ciascuna regione interessata, cui concorrono con i propri rappresentanti le province, le università, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali interessati.
      2. La conferenza di servizi di cui al comma 1 provvede a individuare il piano di spesa pluriennale per gli interventi attuativi del programma regionale di recupero e di rilancio della Via Francigena.

 

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      3. Il presidente della regione inoltra, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del programma regionale di recupero e rilancio di cui al comma 1 al comitato nazionale di cui all'articolo 3. Entro i sessanta giorni successivi il comitato nazionale, sulla base della validità e della fattibilità dei piani presentati, provvede alla ripartizione del fondo di cui all'articolo 2 fra le regioni.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede al finanziamento dei piani adottati, la cui esecuzione rimane di esclusiva competenza delle singole regioni.

Art. 5.

      1. Per gli interventi previsti dai piani regionali di cui all'articolo 4, riguardanti beni protetti, sono concessi, nei limiti della quota prevista dal piano di spesa pluriennale, contributi a carico del fondo di cui all'articolo 2 fino a un importo massimo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta.
      2. I contributi di cui al comma 1 possono essere corrisposti sia in corso d'opera, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, sia a saldo finale previa verifica da parte della regione competente.
      3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di una convenzione tra la regione competente e il soggetto privato interessato; gli obblighi assunti da quest'ultimo sono determinati dalla regione e devono comunque prevedere la non trasferibilità degli immobili per almeno un decennio e la conservazione della destinazione d'uso prevista in progetto per lo stesso periodo.

Art. 6.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 15 milioni di euro per il 2006, 20 milioni di euro per il 2007 e 15 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione

 

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dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.